Ma quanto è complicata l’intesa tra Stato e Regioni?

Le conseguenze della riforma 2001 del Titolo V della Costituzione

Letto 5020
Ma quanto è complicata l’intesa tra Stato e Regioni?

Correva l’anno 2001, il governo D’Alema-Amato cambiava il Titolo V della Costituzione e tutto sembrava filare liscio. Alle Regioni si davano più poteri e, al tempo stesso, si teneva buona la Lega nord con le sue panzane federaliste e il suo seguito di scimmiottatori degli antichi celti che un eminente stratega coi baffetti riteneva fossero una costola della sinistra. Una visione che assomiglia non poco a quella di chi oggi considera il movimento di Grillo un partito di centro.

Da allora spetta alle Regioni la potestà legislativa sulle cosiddette materie concorrenti e su quelle riferite ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato al quale, invece, resta il potere di determinare i principi fondamentali (vedere la tabella in basso).

Filare liscio un cavolo invece perché da allora è cominciato il caos dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e quelli delle Regioni che nascono quando il governo impugna una legge regionale ritenendola in contrasto con quelle dello Stato. O, viceversa, quando è una Regione a ritenere che sia una legge dello Sato a ledere la sua autonomia legislativa.

A risolvere, con sentenza, questi conflitti tocca alla Corte Costituzionale che tra il 2002 e il 2015 ne ha dovuti sbrogliare ben 1.586, una media di 113 l’anno. Un bel da fare per le toghe dell’Alta Corte che, detto per inciso, non giustifica comunque i loro emolumenti da 360 a 500.000 euro l’anno, i più alti al mondo. Un piccolo particolare che i presidenti emeriti Zagrebelski e Onida, strenui difensori del no, si guardano bene dal criticare. Ma tant’è. Piuttosto sorprende che proprio loro, che hanno messo mano a centinaia di conflitti di attribuzione, non si rendano conto dei guasti enormi, delle ricadute negative sull’economia e sulla società causate proprio dalla riforma del 2001, a partire dal lungo periodo di attesa e incertezza cui devono sottostare gli attori istituzionali, economici e sociali di volta in volta interessati alle decisioni della Corte. Un’incertezza che spesso equivale alla paralisi.

Una situazione divenuta via via insostenibile e controproducente, degenerata in una serie infinita di inefficienze e scandali, a partire dalla gestione del servizio sanitario così diverso per qualità e costi da regione a regione, da nord a sud.

O basterebbe solo considerare le difficoltà che le imprese, da quelle individuali a quelle di maggiori dimensioni, devono affrontare se vogliono estendere o trasferire le attività in altre regioni trovandosi a fare i conti, nel vero senso della parola, con regolamenti, burocrazie, tempi, fiscalità, validità di qualifiche e/o di corsi professionali differenti tra loro.

Molti noisti diranno che questo è un problema secondario. Benissimo, che vadano a spiegarlo agli imprenditori, specialmente se piccoli e medi, e ai loro dipendenti. Ma in un mondo in continua trasformazione come si fa a considerare secondario il riuscire a mettere assieme uno straccio di politica organica solo dopo mesi e mesi o addirittura anni? Sempre che poi vi si riesca. E sempre che non si ricada nella giostra dei 63 governi in 70 anni. Ma, a quanto pare, a loro piace. 

Con il SI al referendum di dicembre si rivede proprio l’articolo 117 della Costituzione affinché allo Stato torni la possibilità di decidere e coordinare materie fondamentali quali sanità, trasporti, opere strategiche, energia e il suo trasporto, politiche del lavoro, credito, export e made in italy affinché non siano più spezzettate e attuate in modo difforme sul territorio nazionale anche grazie ad azioni dirette di controllo.

Le modifiche che si intendono apportare alla Costituzione (nella scheda i testi a fronte) non comportano assolutamente l’estromissione delle Regioni e delle città dal processo decisionale visto che, superando il bicameralismo perfetto, il nuovo Senato ne esalterà proprio il ruolo essendo composto dai Presidenti regionali e dai sindaci delle maggiori città, semplificando così quelle prassi e quei passaggi che spesso e volentieri hanno rallentato, se non talvolta vanificato, il varo di numerosi provvedimenti.

Saranno quindi i maggiori rappresentanti degli enti locali a dare direttamente il loro contributo con maggiore peso e autorevolezza rispetto al passato, snellendo e facilitando la stessa attività delle Conferenze Stato-Città, Stato-Regioni e Unificata (vedere schede).

Un aspetto, questo delle Conferenze, poco considerato nel dibattito di questi giorni forse perché ritenuto materia esclusiva per addetti ai lavori quando, invece, non sarebbe male se anche i semplici elettori ne sapessero qualcosa di più, tanto per rendersi conto di come, realmente, fino ad oggi ha funzionato sia la macchina legislativa che quella amministrativa. A chi obietta che il nuovo Senato comporterà un frequente e costoso spostamento a Roma dei vari rappresentanti degli enti locali, basterà rivelargli che nel solo periodo gennaio-ottobre di quest’anno la Conferenza Stato-Città si è riunita 24 volte, la Stato-Regioni 23 e quella Unificata “appena” 19. Quest’ultima nello stesso arco di tempo ha esaminato ben 218 atti. Una mole di lavoro eccezionale dovuta come si è visto proprio al numero davvero eccessivo di materie concorrenti.

Serve altro ancora per comprendere quanto il rinnovamento e l’adeguamento delle nostre Istituzioni repubblicane non siano più rinviabili?

 

Legislazione esclusiva dello Stato

Legislazione concorrente tra Stato e Regioni

·   politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

·    immigrazione;

·  rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

·      difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

·      moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

·  organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

· ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

·  ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

·     cittadinanza, stato civile e anagrafi;

·  giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

·    determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

·      norme generali sull'istruzione;

·      previdenza sociale;

·    legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

·    dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

·  pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

·         tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nonché degli animali.

· rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;

·     commercio con l'estero;

·     tutela e sicurezza del lavoro;

· istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

·     professioni;

· ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

·     tutela della salute;

·      alimentazione;

·      ordinamento sportivo;

·      protezione civile;

·      governo del territorio;

·       porti e aeroporti civili;

·   grandi reti di trasporto e di navigazione;

·       ordinamento della comunicazione;

·   produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

·  previdenza complementare e integrativa;

·       armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

·  valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

·   casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

·  enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, istituita nel luglio 1996, è un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali che opera per favorire la cooperazione fra lo Stato e gli Enti locali. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'Interno ed è composta dai Ministri dell'Economia e delle Finanze; delle Infrastrutture e dei Trasporti; della Salute; dai Presidenti dell’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e dell'UPI, Unione Province d'Italia; da 14 sindaci designati dall'ANCI, di cui cinque rappresentanti le città capoluogo di aree metropolitane e da 6 presidenti di provincia designati dall'UPI.

 

 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, istituita nel 1983, favorisce la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e Province Autonome e la negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali. E’ quindi la sede dove il Governo acquisisce l'avviso delle Regioni sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse regionale.

Presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è composta dai 20 Presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e dai 2 Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Su invito del Presidente ai lavori possono partecipare i Ministri ed i rappresentanti politici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

 

Conferenza Unificata , istituita ad agosto 1997, è la sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie ed esaminare le materie e i compiti di interesse comune. E' competente in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città devono esprimersi su un medesimo oggetto.

Presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è composta dai Ministri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti e della Salute; dai Presidenti delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano; dai Presidenti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani); inoltre, attualmente, dai Presidenti delle provincie di Cosenza, Pavia, Pisa, Potenza, Ravenna e Vercelli e dai sindaci di Napoli, Lecce, Pesaro, Cagliari, Catania, Chieti, Bari, Firenze, Parma, Valdengo e Carmignano del Brenta.

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Fabio Lazzaroni

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Aggiornato al 31 marzo 2018

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